(massima n. 1)
Non dą luogo alla nullitą prevista dall'art. 178 lett. a) c.p.p. l'inosservanza delle norme riguardanti la sostituzione del giudice astenuto. (Nel caso di specie, relativo ad ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione di misura coercitiva, il G.U.P., rilevata la propria incompatibilitą, aveva omesso di investire il presidente del tribunale a norma dell'art. 36, comma terzo, c.p.p., trasmettendo gli altri ad altro giudice).