(massima n. 1)
L'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto in caso di contestualità, comporta la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., posto che dette omissioni impediscono l'intervento del difensore di fiducia o di ufficio alle operazioni di esecuzione del sequestro; nullità che si verifica anche quando il provvedimento rechi tutti gli elementi richiesti dall'art. 369 c.p.p. (qualificazione giuridica, data e luogo del fatto), ad eccezione dell'invito all'indagato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, giacché la relativa omissione determina la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione, conseguente a tale omissione, del difensore alle suddette operazioni. In tale ultima ipotesi, tuttavia, la mancanza dell'invito di cui all'art. 369 c.p.p. diviene irrilevante ai fini della validità dell'atto qualora il pubblico ministero ovvero l'ufficiale della polizia giudiziaria abbiano chiesto all'indagato presente, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 365 c.p.p., se è assistito da un difensore di fiducia ovvero, in mancanza, ne abbiano designato uno d'ufficio: e ciò in quanto non potrebbe parlarsi di intempestività dell'interpello rispetto all'avviso di cui all'art. 369 c.p.p., considerato che l'interessato viene a conoscenza del decreto di sequestro (e della eventuale informazione di garanzia), quale tipico atto a sorpresa, solo al momento della sua esecuzione.