(massima n. 1)
Nel caso in cui il nuovo difensore dell'imputato faccia richiesta di termini a difesa per prendere visione degli atti ed informarsi sui fatti, deve essergli assegnato un termine congruo e, di regola, non inferiore a tre giorni. Pertanto, mentre sussiste presunzione di congruitā per un termine che sia non inferiore a quello sopra specificato, č ben possibile che, in processi semplici, tale termine sia inferiore e possa essere anche fissato in pochi minuti, senza che ciō determini compromissione del diritto di difesa ed integri la nullitā di cui all'art. 178 lettera c) c.p.p.