(massima n. 1)
Il giudice militare astenuto, la cui dichiarazione sia stata giā accolta, non puō concorrere alla pronunzia del provvedimento declinatorio della competenza, con il quale, accertata l'impossibilitā di sostituzione dello stesso, il procedimento č rimesso ad altro giudice, configurandosi, in tal caso, un vizio di capacitā del giudice astenuto, derivante da sopravvenuta carenza di potestā giurisdizionale nel processo: la sanzione di inosservanza del divieto č quella della nullitā di ordine generale e assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimitā, del provvedimento di rimessione del procedimento, ai sensi degli artt. 178, lett. a) e 179, comma primo, c.p.p.