(massima n. 1)
La designazione quale difensore di ufficio di un legale diverso da quelli di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell'ordine forenze d'intesa con il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 29 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, non implica nullitą riconducibile all'art. 178 lett. C) c.p.p., poiché la prescrizione della nomina nell'ambito e secondo l'ordine della tabella mira alla miglior reperibilitą dei difensori ed alla razionale distribuzione degli incarichi, ma non incide sull'assistenza tecnica a cura di un difensore di ufficio assicurata dalla legge all'interessato. (Fattispecie antecedente alle modifiche apportate dall'art. 97 c.p.p. ed all'art. 29 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 mediante la legge 6 marzo 2001, n. 60).