(massima n. 1)
La nullitą del decreto di citazione a giudizio per omessa indicazione della persona offesa, rilevata dal pretore in sede dibattimentale, costituisce una nullitą di ordine generale, ma non assoluta ed insanabile. Essa costituisce una nullitą a regime intermedio, tale da non imporre la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, ma implica la rinnovazione della citazione con notifica alla persona offesa. Il provvedimento con il quale, accertata detta nullitą, si restituiscono gli atti al P.M., va considerato abnorme, in quanto dispone la regressione del procedimento in un caso non previsto dal sistema processuale penale.