(massima n. 1)
La mancata acquisizione del parere del pubblico ministero in ordine alla istanza di revoca della misura cautelare, richiesto dall'art. 299 comma 3 bis c.p.p., non determina la nullitą del provvedimento ex art. 178 lettera b) dello stesso codice, a condizione che il rappresentante della pubblica accusa sia stato messo in condizione di esprimere le proprie conclusioni, ancorché in concreto non lo abbia fatto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la nullitą del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare proposta, in pubblica udienza, alla presenza del P.M., il quale si era poi spontaneamente allontanato prima di concludere).