(massima n. 1)
La capacità del giudice deve sussistere all'atto della deliberazione del provvedimento giurisdizionale, nulla rilevando che essa venga meno successivamente, sì da risultare mancante all'atto in cui il provvedimento stesso, ancorché tardivamente, viene depositato in cancelleria. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che fosse affetto da nullità ex art. 178, comma 1, lett. a, e 179 c.p.p. un provvedimento che figurava sottoscritto da un magistrato il quale, ancora in servizio al momento in cui aveva concorso alla deliberazione, era stato già collocato a riposo allorché era stato effettuato il deposito).