(massima n. 1)
In tema di impedimento dell'imputato a comparire, la disposizione prevista dal previgente art. 486, comma 3, c.p.p. (riprodotta nel vigente art. 420, comma 3 dello stesso codice) in virtł della quale il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento anche quando l'imputato non si presenti alle successive udienze ove l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilitą di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, č applicabile anche nel caso di imputato contumace, con la conseguenza che l'omessa valutazione del legittimo impedimento dedotto, concernendo l'intervento dell'imputato, rende configurabile una nullitą di ordine generale a regime intermedio ex articoli 178 lett. c) e 180 c.p.p., deducibile con l'impugnazione.