(massima n. 1)
L'omessa notificazione dell'avviso all'indagato della data dell'udienza fissata dal tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma ottavo, c.p.p., integra una nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., nullità che, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., si estende all'ordinanza emessa dal tribunale, ma che non comporta la perdita di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma decimo, c.p.p.