(massima n. 1)
Costituisce una nullitą di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. la illegittima esclusione della parte civile nel giudizio di appello, sul presupposto che tale parte non aveva autonomamente impugnato la sentenza di primo grado, atteso che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilitą penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilitą civile anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile.