(massima n. 1)
La disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza, applicandosi non solo ai termini di comparizione, ma anche a quelli previsti dagli artt. 47, comma quarto, e 51 bis della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario) per la decisione del tribunale di sorveglianza nei casi di sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena o della misura alternativa. La violazione della disciplina in questione dą luogo a nullitą di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c) c.p.p.