Cass. pen. n. 53947/2018
È legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice d'appello provveda ad emendare, integrandone il dispositivo, la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato nella quale sia stata omessa la conferma delle statuizioni civili, quando detta integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento ma rifletta il percorso logico giuridico seguito dal giudice. (Nella specie, dalla motivazione della sentenza risultava il positivo accertamento della responsabilità dell'imputato, l'esame delle questioni concernenti la misura del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado e della provvisionale riconosciuta alla parte civile, la condanna al pagamento delle spese in suo favore, statuizione quest'ultima contenuta anche in dispositivo).
Cass. pen. n. 29451/2018
L'errore "percettivo", in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di un diritto, può essere rimosso facendo ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. quando il soggetto pregiudicato non rivesta la qualità di condannato e non possa, quindi, proporre ricorso straordinario. (Nella specie, la Corte ha ravvisato un errore "percettivo", emendabile attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 citato, nella propria decisione con la quale aveva erroneamente ritenuto il ricorso del terzo interessato, che chiedeva la restituzione del bene confiscatogli, privo di procura speciale al difensore).
Cass. pen. n. 14536/2018
Non è affetta da abnormità l'ordinanza con cui il Tribunale dispone ex art. 130 cod. proc. pen. la correzione della data di commissione del reato indicata nel decreto che dispone il giudizio, purché l'errata indicazione sia da ascriversi a mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile.
Cass. pen. n. 11047/2017
Non è rettificabile con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che, in contrasto con quanto enunciato in motivazione, abbia omesso di pronunciare l'assoluzione per uno dei reati contestati nell'imputazione, trattandosi di una lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, attenendo alla definizione di un capo della sentenza in ordine al quale si è costituito il rapporto processuale.
Cass. pen. n. 35201/2016
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio.
Cass. pen. n. 23870/2016
Può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito la condanna del pubblico ministero al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende a seguito della l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica e la Corte vi provvede con procedura "de plano", senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 8990/2015
La nullità della sentenza recante dispositivo e motivazione concernenti altra vicenda processuale è sanata qualora, prima della presentazione di impugnazioni avverso la stessa, venga depositato altro provvedimento con dispositivo e motivazione pertinenti, e la difesa abbia potuto tempestivamente rappresentare le proprie ragioni nei confronti del testo definitivo della decisione, atteso che, in tal caso, sussistono i presupposti della sanatoria prevista dall'art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 8354/2015
Nell'ipotesi di annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello o di assise di appello o dal Tribunale in composizione collegiale, l'eventuale errore materiale commesso dalla Corte di cassazione nella individuazione del giudice del rinvio può essere emendato attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, ex art. art. 130 cod. proc. pen..(In motivazione la Corte ha precisato che in mancanza di attivazione della procedura di correzione dell'errore materiale vige il principio per il quale il giudice del rinvio non può in ogni caso declinare la competenza attribuita con la sentenza di annullamento).
Cass. pen. n. 2809/2015
L'indicazione nell'intestazione della sentenza di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso effettivamente parte alla deliberazione e che risulta dal verbale di udienza è emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale.
Cass. pen. n. 32082/2014
Qualora sia stata processata una persona che ha fornito false generalità, e non sia possibile ricorrere all'istituto della correzione di errore materiale (non disponendosi delle reali generalità dell'autore del fatto), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente, affinché proceda ritualmente nei confronti dell'imputato esattamente identificato. (Fattispecie relativa a sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di persona che, arrestata in flagranza, aveva declinato false generalità, corrispondenti a quelle riportate in un tesserino sanitario esibito agli operanti ma relativo ad altro soggetto, che ne aveva denunciato lo smarrimento).
Cass. pen. n. 28252/2014
Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. non è esperibile per emendare la pena illegittima, determinata in violazione dei principi di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di applicare la diminuente del rito abbreviato sulla pena finale rideterminata a titolo di continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile).
Cass. pen. n. 23661/2014
È legittima l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, ove si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata. (Fattispecie relativa alla pena accessoria della perdita della licenza d'esercizio, prevista dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75).
Cass. pen. n. 49858/2013
In tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo nè con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, nè in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius".
Cass. pen. n. 31353/2013
L'obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l'imputato condannato, consegue di diritto alla condanna; alla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello.
Cass. pen. n. 10948/2012
È ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale.
Cass. pen. n. 2743/2012
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche all'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'appello, quando la rilevata discrasia tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza non ha impedito all'atto di raggiungere il suo scopo, consentendo comunque alla difesa di individuare il "decisum" ai fini della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui il dispositivo dell'ordinanza impugnata indicava una diversa sentenza gravata da appello inammissibile).
Cass. pen. n. 21050/2011
È inammissibile la procedura di correzione dell'errore materiale, ex art. 130 c.p.p., qualora nel decreto che dispone il giudizio sussista carente indicazione dei capi di imputazione, trattandosi di carenza che investe la stessa enunciazione dei fatti, espressamente sanzionata con la nullità, ex art. 429, comma secondo, c.p.p..(Nella specie il Tribunale, investito del giudizio aveva dichiarato nullo detto decreto, restituendo gli atti al G.u.p. che, ritenuta la sussistenza di errore materiale, ne aveva disposto la correzione. La S.C. censurando la decisione impugnata rileva, tra l'altro, che, in tal caso, al G.u.p. era preclusa la possibilità ipotetica di correzione del decreto ormai privo di qualsiasi efficacia, potendo solo ripetere l'udienza preliminare per giungere eventualmente all'emissione di altro decreto).
Cass. pen. n. 16737/2011
È inammissibile la correzione, ex art. 130 c.p.p., degli errori omissivi (nella specie: mancata indicazione, nel dispositivo della sentenza di condanna, della condanna del responsabile civile), nel caso in cui dalla motivazione del provvedimento errato non risulti l'estrinsecazione di un procedimento volitivo del giudice sul punto. (Nel caso di specie, la posizione del responsabile civile non risultava valutata in sentenza).
Cass. pen. n. 22736/2011
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p..
Cass. pen. n. 8916/2011
Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo, e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 c.p.p..
Cass. pen. n. 2688/2011
Non è emendabile con la correzione degli errori materiali la sentenza che dichiari l'estinzione, per indulto, di una pena pecuniaria, nella specie: ammenda, di importo superiore ai limiti di legge per l'indulto, trattandosi di una modifica del contenuto essenziale della decisione.
Cass. pen. n. 288/2011
La competenza alla eliminazione degli errori materiali - nella specie omessa statuizione, in sede di patteggiamento allargato, in ordine alle pene accessorie - appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia stato impugnato, perché, in tal caso, la competenza appartiene al giudice dell'impugnazione.
–
Non sussiste la nullità dell'ordinanza con cui il giudice, avvalendosi della procedura di correzione degli errori materiali, abbia integrato il dispositivo della sentenza - pronunciata, in sede di patteggiamento allargato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta - applicando le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. e 29 l. fall., trattandosi di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato, sicché ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p..
Cass. pen. n. 9169/2010
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la cui durata è prefissata dall'art. 37 c.p., consegue obbligatoriamente alla condanna per il delitto di violazione di sigilli, rientrando quest'ultimo nella categoria dei delitti perpetrati con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che, in caso di omessa statuizione, il giudice può ricorrere alla procedura di correzione prevista dall'art. 130 c.p.p.).
Cass. pen. n. 43989/2009
È inoppugnabile l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione di errore materiale, sia in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché il richiamo, contenuto nell'art. 130, comma secondo, c.p.p., alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 stesso codice, è da intendere solo nel senso che devono essere osservate le forme stabilite in quest'ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione.
Cass. pen. n. 29871/2009
In tema di correzione degli errori materiali, deve ritenersi che, stabilendo l'art. 130, comma 2, c.p.p. che il giudice provveda in camera di consiglio "a norma dell'art. 127", tale richiamo implichi anche la possibilità che avverso la relativa decisione possa essere proposto ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 1460/2009
L'adozione "de plano", ovvero senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p..
Cass. pen. n. 1265/2009
In tema d'impugnazioni, in caso d'omessa pronuncia della Corte di Cassazione su un ricorso in materia di riparazione per ingiusta detenzione, non è esperibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in quanto esso è previsto esclusivamente a favore del condannato. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che in tal caso è attivabile la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.).
Cass. pen. n. 125/2009
La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale. (Nella specie il dispositivo in calce alla motivazione indicava un reato e un imputato diversi da quelli di cui al dispositivo letto in udienza).
Cass. pen. n. 13218/2008
In tema di mandato di arresto europeo, rientra nel potere dell'autorità giudiziaria straniera di emissione modificare errori materiali o supplire ad omissioni nel provvedimento, ascrivibili alla medesima tipologia di imprecisioni che nel nostro sistema consentono il ricorso alla procedura di correzione ex art. 130 c.p.p., non integrando esse una modificazione essenziale dell'atto, purché ciò avvenga prima dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di consegna. (Fattispecie relativa alla correzione da parte dell'autorità giudiziaria spagnola di erronei dati anagrafici contenuti nel mandato d'arresto europeo e nella segnalazione fatta nel S.I.S.).
Cass. pen. n. 8391/2008
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, ancorché riportata in motivazione, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 c.p.p., in quanto tale omissione equivale ad obiettiva assenza di un capo della sentenza, stante la natura inscindibile della richiesta.
Cass. pen. n. 7945/2008
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse.
Cass. pen. n. 3949/2008
L'incertezza nell'individuazione anagrafica dell'imputato, derivante dall'avere egli fornito generalità diverse in distinte occasioni, è suscettibile di rettificazione mediante procedura di correzione dell'errore materiale, quando non vi sia dubbio sulla sua identificazione (nella specie, risultante dai rilievi dattiloscopici che non lasciavano dubbi sulla sua identità personale).
Cass. pen. n. 3069/2008
In tema di correzione di errori materiali, il giudice del dibattimento può procedere nelle forme dell'art. 130 c.p.p. alla correzione del decreto di citazione emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (nella specie, integrando il decreto con l'inserimento di un capo di imputazione, presente nel decreto penale), in quanto ciò costituisce esercizio di un potere officioso di correzione di un'omissione non essenziale, atteso il carattere derivato del decreto dispositivo del giudizio e della necessaria congruenza di quest'ultimo con quello emesso dal G.i.p.
Cass. pen. n. 34986/2007
Dato il carattere unitario della sentenza, il contrasto tra dispositivo e motivazione non può essere sempre risolto con il criterio della prevalenza del primo sulla seconda. Infatti, pur assolvendo il dispositivo alla funzione di immediata espressione della decisione del giudice, la motivazione ne costituisce un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e a chiarire le ragioni della decisione e potendo contenere elementi obiettivi, univoci e logici che consentano di ritenere errato il dispositivo o parte di esso.
Cass. pen. n. 32257/2007
È abnorme l'ordinanza che, qualificando come errore materiale l'omissione della pronuncia di estinzione di uno dei reati contestati nel dispositivo della sentenza, lo ha integrato in tal senso, modificandolo altresì con la rideterminazione della pena e l'eliminazione della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Cass. pen. n. 281/2007
Non può essere oggetto di autonoma impugnazione l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza la cui motivazione non sia stata ancora depositata.
Cass. pen. n. 16499/2006
In tema di patteggiamento, deve ritenersi ammissibile la procedura di correzione di errore materiale per ovviare all'omessa statuizione, nella sentenza di applicazione della pena, sulle spese sostenute dalla parte civile, pur nell'ipotesi in cui quest'ultima non abbia presentato, all'udienza, specifica richiesta.
Cass. pen. n. 3441/2006
In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora il giudice ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, è esperibile da quest'ultima il ricorso per cassazione, in applicazione dell'art.111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno, e non quello della correzione dell'errore materiale, previsto dall'art. 130 c.p.p. Tale procedura è infatti limitata dall'art. 535, comma quarto, dello stesso codice all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma primo del medesimo art. 535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale.
Cass. pen. n. 21022/2004
Alla mancata inclusione nella sentenza dell'ordine di demolizione delle opere abusive e dell'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non può essere dato rimedio tramite la procedura di correzione dell'errore materiale, ma esclusivamente a mezzo di impugnazione proposta dal pubblico ministero.
Cass. pen. n. 20135/2004
Qualora la Corte di cassazione definisca (nella specie dichiarandolo inammissibile) il ricorso proposto dall'imputato deceduto nelle more della fissazione dell'udienza, la decisione non è affetta da errore materiale, suscettibile di rimedio ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ma è viziata da errore di fatto, in quanto - dovendo il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, verificare l'esistenza in vita dell'imputato - vi è stata una non esatta percezione della realtà che ne ha fuorviato la volontà al momento della sua formazione, determinando un provvedimento diverso da quello che sarebbe stato adottato in presenza di una corretta rappresentazione della realtà stessa. (Nella specie la Corte ha peraltro ritenuto che a tale errore non si possa ovviare neanche con la procedura prevista dall'art. 625 bis c.p.p. in mancanza di ricorso straordinario proposto dal Procuratore generale presso la Corte suprema, unica parte legittimata ad attivarla dopo la morte del condannato).
Cass. pen. n. 16779/2004
Ai provvedimenti emessi dal P.M. non si applica la procedura di correzione degli errori materiali, prevista per i provvedimenti giurisdizionali, essendo lo stesso organo emittente legittimato ad apportare in ogni tempo le rettificazioni occorrenti. (Nella fattispecie, concernente richiesta di autorizzazione ad intercettazione telefonica su utenza chiaramente individuata, ma con erronea indicazione, dovuta a svista, del numero di telefono, si è ritenuto immune da censure l'operato del P.M. consistente nella rettificazione dell'errore, riprodottosi anche nel decreto autorizzativo del g.i.p., all'atto dell'esecuzione dell'intercettazione).
–
In tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione alla loro effettuazione sulle utenze in uso ad un determinato soggetto ben individuato, all'eventuale erronea trascrizione dei numeri di utenza sul provvedimento autorizzativo del giudice e su quello esecutivo emesso dal pubblico ministero può porsi rimedio, per quanto riguarda il secondo di tali provvedimenti, mediante correzione effettuata dallo stesso pubblico ministero, dovendosi escludere, trattandosi di provvedimento non giurisdizionale, l'esperibilità della procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 c.p.p. alla quale, peraltro, non potrebbe farsi ricorso neppure con riguardo al provvedimento del giudice, giacché detta procedura richiede l'adozione del rito camerale partecipato, incompatibile con la caratteristica di «atto a sorpresa» dell'intercettazione.
Cass. pen. n. 12597/2004
Il potere della Corte di cassazione di rettificazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 c.p.p. può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a rettificare la specie o la quantità della pena risultante errata per denominazione o computo, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 stesso codice. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso inteso ad ottenere la correzione del dispositivo di sentenza di appello che, pur avendo dato atto della concessione delle attenuanti generiche, aveva lasciato inalterata la pena inflitta in primo grado, risultante invece correttamente ridotta di un terzo nella motivazione della sentenza).
Cass. pen. n. 30576/2003
È inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere che la Corte di cassazione provveda a rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo da parte del giudice di merito. Il rimedio applicabile nella specie, cioè la correzione dell'errore ai sensi dell'art. 130 c.p.p., è attuato dal giudice della impugnazione solo quando quest'ultima non sia dichiarata inammissibile, e d'altra parte la necessità della rettificazione non è motivo riconducibile alle previsioni dell'art. 606; dal che si evince come il secondo comma dell'art. 619 del codice di rito, nel prescrivere la rettificazione a cura della Corte Suprema senza annullamento della sentenza impugnata, presupponga la pertinenza del ricorso a vizi diversi dall'errore in questione. (In applicazione del principio enunciato la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, fondato sul computo erroneo della diminuzione di pena dovuta ai sensi dell'art. 442 c.p.p., specificando che alla correzione dell'errore materiale si sarebbe dovuto procedere in seguito, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., a cura del giudice del rito abbreviato, d'ufficio o su sollecitazione delle parti).
Cass. pen. n. 29749/2003
Non può essere rimediata da un provvedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 130 e 547 c.p.p., l'omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza, che costituisce omissione di carattere concettuale e sostanziale. Il vizio di omessa pronunzia sulle spese giudiziali è deducibile in cassazione come error in procedendo e, conseguentemente, per quanto concerne la sentenza di cassazione, data la sua inoppugnabilità, non è possibile alcun rimedio rispetto a quegli errori la cui correzione importerebbe necessariamente la modificazione essenziale del provvedimento. La sua configurazione come errore di diritto rende inapplicabile anche la procedura di cui all'art. 625 bis c.p.p.
Cass. pen. n. 9909/2003
Qualora la Corte di cassazione abbia erroneamente indicato quale giudice del rinvio una diversa sezione della Corte di appello in cui operi una sola sezione penale, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale per la designazione del giudice competente per legge.
Cass. pen. n. 3544/2003
In tema di requisiti della sentenza, la sottoscrizione del presidente del Collegio attesta l'avvenuto riscontro di conformità della motivazione a quanto deliberato in camera di consiglio; ne consegue che, nel caso in cui la sentenza sia stata sottoscritta dal solo estensore e non anche dal presidente, ricorre ipotesi di nullità relativa della sentenza (che deve essere tempestivamente eccepita).
Cass. pen. n. 39974/2002
È abnorme il provvedimento della Corte d'appello, adottato quale giudice dell'esecuzione, di correzione d'ufficio dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza che indicava come pena detentiva irrogata l'arresto anziché la reclusione.
Cass. pen. n. 4277/2002
L'omessa contestazione ed utilizzazione di un reato ai fini dell'emissione della misura cautelare è mancanza alla quale non può ovviare il giudice del riesame con la procedura di correzione dell'errore materiale, poiché si tratta di omissione che è conseguente ad un procedimento valutativo e consapevole del giudice per le indagini preliminari, anche se basata su una cognizione distratta, e non ad un errore materiale, cioè ad un mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame con la quale era stato corretto d'ufficio il provvedimento cautelare nel quale era stata omessa la correlazione del nome dell'indagato con il reato indicato nel prospetto delle contestazioni).
Cass. pen. n. 3923/2002
Nel caso in cui il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto è inammissibile, perché riferito ad una decisione della Corte di cassazione anteriore all'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, che nell'introdurre il nuovo art. 625 bis c.p.p. non ha previsto specifiche disposizioni transitorie, deve ritenersi comunque applicabile la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., sulla base di un'interpretazione estensiva ispirata ad un intento di adeguamento delle norme ordinarie ai principi costituzionali - da ultimo ribaditi con la sentenza 28 luglio 2000, n. 395 della Corte costituzionale - in modo da consentire la correzione degli errori di fatto contenuti in decisioni adottate in palese violazione del diritto di difesa e che sarebbero altrimenti irrevocabili. (Nel caso di specie, la Corte, qualificata come istanza ex art. 130 c.p.p. il ricorso presentato ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. e ritenuto sussistente l'errore dedotto, consistito nell'omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza in camera di consiglio, ha modificato la sentenza impugnata che aveva rigettato il ricorso, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo).
Cass. pen. n. 3401/2002
La nuova disciplina sull'errore di fatto contenuta nell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, non può essere immediatamente applicata nel procedimento di correzione di errore materiale instaurato ai sensi dell'art. 130 c.p.p. ed avente ad oggetto una sentenza della Corte di cassazione depositata prima dell'entrata in vigore della citata legge, in quanto, in mancanza di specifiche disposizioni di diritto transitorio, il nuovo istituto trova applicazione nei confronti delle sole decisioni depositate successivamente al 4 maggio 2001, data di entrata in vigore della legge n. 128 del 2001.
–
Non è consentito ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 c.p.p. quando la correzione richiesta non si limiti ad una semplice emenda del testo della sentenza, ma comporti la modifica della decisione stessa, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione, che può essere derogato solo con rimedi straordinari. (Nel caso di specie, precedente all'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, il ricorrente aveva dedotto che l'avviso di fissazione dell'udienza in Cassazione era stato erroneamente notificato ad un difensore in precedenza revocato e aveva richiesto, con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., l'eliminazione degli effetti che tale errore aveva determinato, con conseguente nullità della sentenza emessa dalla Corte di cassazione).
Cass. pen. n. 33215/2001
In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, allorché con la relativa sentenza si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte deve proporre ricorso per cassazione, in applicazione dell'art. 111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno e non può, invece, esperire il rimedio di correzione di errore materiale, previsto dall'art. 130 c.p.p., in quanto tale procedura è limitata dall'art. 535, comma 4, dello stesso codice all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali, che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma 1 del medesimo art. 535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di patteggiamento senza rinvio, limitatamente all'omessa pronuncia sulle spese processuali in favore della parte civile e ha trasmesso gli atti al tribunale competente per i conseguenti provvedimenti).
Cass. pen. n. 26015/2001
La giuridica esistenza di un atto giurisdizionale non dipende dalla presenza, sul documento che lo contiene, del sigillo dell'ufficio, ma dalla sua effettiva provenienza dal soggetto legittimato ad adottarlo nel rispetto delle regole che presiedono alla sua regolare emanazione. Ne consegue che l'assenza di timbratura dell'atto, emesso dall'autorità giudiziaria legislativamente qualificata ad assumerlo, non ne inficia la regolarità sostanziale, ma si risolve in una mera irregolarità, priva di conseguenze e sanabile mediante integrazione da parte dell'organo da cui il documento promana. (Fattispecie in tema di decreto di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni).
Cass. pen. n. 771/2000
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si ha un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo, né con le formalità di cui agli artt. 130, 619 c.p.p., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena; né in osservanza all'art. 1 c.p. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione: ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della “reformatio in peius” (enunciato per il giudizio di appello, ma espressione di un principio generale, valevole anche per il giudizio di cassazione).
Cass. pen. n. 11353/1999
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la lamentata discordanza tra dispositivo e motivazione di secondo grado).
Cass. pen. n. 4602/1999
È inammissibile il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale al fine di rettificare le generalità del magistrato della Procura Generale della cassazione che abbia rassegnato le conclusioni scritte in sede di provvedimento ai sensi dell'art. 611 c.p.p., stante l'assenza di qualsiasi interesse istituzionale alla rettifica, in considerazione dell'impersonalità dell'ufficio e della fungibilità delle relative funzioni.
Cass. pen. n. 4069/1999
Per quanto non espressamente codificato, incombe sul giudice penale l'obbligo, permanente, di accertare lo stato di vita dell'imputato, come prova e fondamentale condizione di procedibilità. Poiché tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di indagine, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 c.p.p., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio. (Fattispecie in cui la morte dell'imputato era intervenuta anteriormente alla sentenza di condanna di primo grado: accertato l'evento, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato).
Cass. pen. n. 742/1999
In tema di correzione di errori materiali, poiché l'art. 130 c.p.p. è applicabile solo quando la correzione non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta, non è ammissibile il ricorso a tale procedimento se esso si concluda con l'emanazione di un provvedimento di correzione con il quale il giudice ordini la cancellazione, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, della frase «Dispone la sospensione condizionale della pena per il tempo e alle condizioni di legge». (Nel caso, in cui la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena non era contenuta nell'accordo delle parti — per non poterne l'imputato beneficiare per i suoi precedenti penali — la Corte di cassazione ha ritenuto trattarsi di errore concettuale e non di errore materiale).
Cass. pen. n. 2644/1999
Nel caso in cui con la sentenza di «patteggiamento» si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte può esperire il rimedio offerto dalle norme degli artt. 130 e 153, u.c., c.p.p., sulla correzione degli errori materiali, in relazione all'art. 541 dello stesso codice, sul presupposto, di ordine generale, che la condanna alle spese, nel processo penale, è collegata alla soccombenza con conseguente obbligo del soggetto sottoposto alla condanna alla rifusione delle spese processuali (art. 535 c.p.p.) e di quelle giudiziali sostenute dalla parte civile (art. 541 c.p.p.), anche se quest'ultima norma non reca una previsione analoga a quella dell'art.535 c.p.p., secondo cui, in caso di omessa pronuncia sulle spese, deve provvedersi con lo strumento della rettificazione di cui all'art. 130 c.p.p.: norma, quest'ultima, che si deve, comunque, ritenere applicabile per il significato e il valore normativo della procedura ivi prevista, tesa a ovviare all'emissione di una pronuncia necessariamente conseguente a una situazione processuale oramai definita.
Cass. pen. n. 11267/1998
Nel caso in cui gli errori contenuti nella sentenza diano luogo alla nullità della stessa non è esperibile la procedura per la correzione di errori materiali di cui agli artt. 130 e 547 c.p.p. In tale ipotesi il giudice d'appello — salvo che non ricorra uno degli specifici casi di cui all'art. 604 c.p.p. — non ha il potere di annullare la decisione, rinviando al giudice di primo grado per il giudizio, ma deve, entro i limiti del devoluto e nel rispetto del divieto di reformatio in peius, decidere nel merito, sanando i difetti e le mancanze della sentenza impugnata. (Nella specie, il pretore, con la sentenza di primo grado, aveva omesso la pronuncia, nel dispositivo, su un'imputazione, e, sempre nel dispositivo, aveva prima dichiarato colpevole e poi assolto l'imputato relativamente ad altra imputazione dopo che, nella motivazione, aveva ritenuto responsabile il prevenuto di entrambi i reati; in tale situazione il giudice di appello aveva annullato la sentenza rimettendo gli atti al pretore per un nuovo giudizio. La Cassazione ha annullato la pronuncia di appello rinviando ad altra corte territoriale per nuovo giudizio).
Cass. pen. n. 2325/1998
Il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale è possibile ogni volta che il provvedimento mostri una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione. È legittimo perciò il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui il pensiero del giudice, in sede di udienza preliminare, emerga inequivocabile dal tenore del dispositivo letto in udienza, destinato a prevalere sulla sentenza successivamente depositata, con il quale si dichiara non doversi procedere nei confronti di alcuni degli imputati e per alcune delle contestazioni e dalla contemporanea emissione del decreto di citazione a giudizio per altri imputati e per altre contestazioni, anche se, per errore materiale, la sentenza contenga ancora l'indicazione delle imputazioni e degli imputati per i quali è stata assunta diversa decisione.
Cass. pen. n. 2150/1998
L'omessa o incompleta trascrizione nell'originale della sentenza del dispositivo letto in pubblica udienza e inserito negli atti processuali non costituisce nullità per mancanza del dispositivo di cui all'art. 546, comma 3, c.p.p., che riguarda il dispositivo letto in udienza, ma soltanto un errore materiale riparabile con la procedura di cui all'art. 130 stesso codice.
Cass. pen. n. 3543/1998
La correzione di un provvedimento del giudice non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione dello stesso, giacché si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, che si è perfezionato al momento della sua emanazione e non alla data del provvedimento di correzione. (Fattispecie di correzione di ordinanza di rigetto dell'appello de libertate con l'inserimento dell'ordine di ripristino della misura cautelare, originariamente omesso: la S.C. ha statuito nel senso indicato ritenendo che l'interesse a ricorrere era sorto con il provvedimento originario, ancorché privo del detto ordine).
Cass. pen. n. 6753/1998
Può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p. quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché in tal caso la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta, e non si risolve in una modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa. (Nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto praticabile la correzione dell'errore materiale che si riferiva ai singoli elementi del calcolo che avevano portato alla determinazione della pena, laddove sia nel dispositivo sia nella motivazione la pena detentiva era indicata nella stessa misura).
Cass. pen. n. 2603/1997
In tema di correzione degli errori materiali, deve dichiararsi il non luogo a provvedere quando l'errore sulle generalità dell'imputato non sia contenuto nella sentenza, ma nell'estratto notificato a cura della cancelleria.
Cass. pen. n. 2768/1997
In tema di correzione degli errori materiali, l'omissione di una statuizione prevista dalla legge che non discenda da una dimenticanza, ma sia ricollegabile a una determinata, anche se errata, interpretazione della norma, ha la stessa portata dell'errore positivo di interpretazione ed è emendabile soltanto con l'impugnazione e non con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non ammissibile la correzione, domandata dal pubblico ministero, di un'ordinanza di riesame che non aveva provveduto in ordine alle spese processuali, osservando che non di una dimenticanza si trattava bensì della consapevole adesione all'interpretazione che subordinava — prima del consolidarsi del contrario orientamento — il recupero delle spese alla definitiva soccombenza del soggetto interessato nel procedimento principale, sicché il pubblico ministero avrebbe dovuto far valere il vizio non in sede correttiva ma con l'impugnazione dell'originaria ordinanza).
Cass. pen. n. 124/1997
Non è consentito il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per emendare gli errori concettuali di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità; diversamente opinando si potrebbe dare ingresso ad una inammissibile modifica sostanziale della decisione, in violazione non soltanto dei canoni imposti dalla procedura di cui all'art. 130 c.p.p., ma, soprattutto, del principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione. (Alla stregua di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui si richiedeva l'eliminazione da una sentenza della declaratoria di estinzione di un reato per prescrizione).
Cass. pen. n. 4286/1997
Anche se la norma indica in modo tassativo i poteri conferiti al tribunale della libertà, che può annullare, confermare o riformare la misura coercitiva, ciò non toglie che al tribunale spetti, in applicazione del principio generale previsto dall'art. 130 c.p.p., il potere di correzione degli errori materiali rilevati nel provvedimento impositivo.
Cass. pen. n. 2974/1996
In tema di persona condannata per errore di nome, qualora il processo si sia svolto nei confronti di persona diversa da quella contro cui si sarebbe dovuto procedere, non può applicarsi la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., non potendosi utilizzare nei confronti del vero colpevole, rimasto estraneo al giudizio, il giudicato formatosi nei confronti di altra persona. In tal caso, come previsto dall'art. 668 c.p.p., occorre provvedere con le forme stabilite per la revisione delle sentenze nei confronti del condannato per errore di nome, in quanto estraneo al fatto, ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), c.p.p. Per contro, se la condanna è stata pronunciata nei confronti del vero colpevole, mentre l'atto esecutivo è stato erroneamente indirizzato nei confronti di altro soggetto, competente a decidere è il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 667 c.p.p. (Fattispecie in cui l'interessato assumeva di essere stato condannato per errore di nome, ed aveva con tale doglianza investito il giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'impugnativa con valutazione di merito: la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio tale ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti alla corte di appello, osservando in motivazione che a ciò avrebbe dovuto provvedere il giudice dell'esecuzione, previa qualificazione dell'impugnativa del condannato in richiesta di revisione).
Cass. pen. n. 3355/1996
Poiché con la procedura per la correzione degli errori materiali può porsi rimedio in sede di legittimità anche alla mancata cognizione di fatti storici che investono elementi essenziali della decisione, qualora si accerti, successivamente alla pronuncia, che il ricorrente è deceduto prima della decisione, può procedersi alla correzione della sentenza, emessa nei confronti di persona non più esistente, per dare atto di tale inesistenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha disposto la correzione della propria sentenza sostituendone la motivazione ed il dispositivo — dichiarativo dell'inammissibilità del ricorso — nel modo che segue: ritenuto che l'imputato è deceduto... visto l'art. 150 c.p... annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto è estinto per morte dell'imputato).
Cass. pen. n. 1530/1996
È impossibile ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale quando, nell'emettere una sentenza a seguito di patteggiamento per reati in materia edilizia, sia stato ingiustificatamente omesso l'ordine di demolizione, obbligatorio ai sensi dell'art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, e siano stati invece erroneamente disposti il dissequestro e la restituzione del manufatto.
Cass. pen. n. 673/1996
Con la procedura di correzione degli errori materiali può porsi rimedio anche alla mancata cognizione di fatti storici che investono elementi essenziali della decisione. Perciò legittimamente la Corte di cassazione può adottare la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. e revocare la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso basata sul presupposto — erroneo in punto di fatto — che l'impugnazione fosse stata presentata dal difensore dell'imputato contumace non munito di specifico mandato, mentre la dichiarazione di ricorso era stata presentata personalmente dall'imputato.
Cass. pen. n. 6750/1996
Il provvedimento — di carattere oggettivamente decisorio, indipendentemente dalla sua qualificazione come ordinanza o come sentenza — con il quale la Corte di cassazione dichiari l'inammissibilità di un ricorso non è suscettibile di revoca e neppure di eliminazione mediante la procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 c.p.p., giacché questa comporterebbe, in violazione del limite stabilito da detta norma, una modificazione del suddetto contenuto decisorio dell'atto.
Cass. pen. n. 6037/1996
Agli eventuali errori processuali o sostanziali che si verifichino nell'ambito del giudizio di cassazione non può porsi rimedio mediante il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 c.p.p. (principio affermato in relazione a rappresentata nullità del giudizio di cassazione per asserita mancanza di avviso ai difensori di fiducia).
Cass. pen. n. 6521/1996
Gli artt. 53 e 57, L. 24 novembre 1981, n. 689, individuano nel giudice che pronuncia la sentenza di condanna l'organo deputato, sulla base di discrezionale valutazione, all'eventuale sostituzione della pena detentiva e, conseguentemente, alla determinazione della durata della pena sostitutiva, che, per quanto automaticamente derivante dai criteri di conversione previsti dalla legge, entra a far parte, nel singolo processo, del dispositivo ivi assunto, restando soggetta, se errata, soltanto alla possibilità di impugnazione ovvero, se effetto di errore materiale, di correzione da parte dello stesso giudice; resta dunque esclusa — perché si risolverebbe in una attività decisoria compiuta da organo non legittimato — la possibilità di un intervento in funzione interpretativa o correttivo del dispositivo predetto da parte di altri organi o dello stesso magistrato di sorveglianza chiamato a determinare le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva, e ciò anche quando il dispositivo della sentenza possa dar luogo a perplessità circa la durata della pena medesima. (Nella specie la corte ha annullato il provvedimento del giudice di sorveglianza che, premesso il diritto-dovere di determinare, in carenza di più specifiche indicazioni della sentenza, l'entità temporale della libertà controllata, sostituita in sentenza «per analogo periodo», alla pena di mesi cinque e giorni dodici di reclusione, ne aveva fissato la durata in mesi dieci giorni ventiquattro, richiamandosi al disposto dell'art. 57, L. n. 689 del 1981, in base al quale un giorno di pena detentiva equivale, a qualsiasi effetto giuridico, a due giorni di libertà controllata).
Cass. pen. n. 3752/1995
L'omissione, nella sentenza che applica la pena a richiesta delle parti, dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, può essere sanata con la procedura di correzione degli errori materiali.
Cass. pen. n. 28/1995
L'indicazione, tra i componenti del collegio che ha deliberato la sentenza, di un magistrato in luogo di altro, dovuta a errore materiale commesso dalla cancelleria all'atto della copia della minuta della sentenza per la formazione dell'originale, va corretta con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.
Cass. pen. n. 3540/1995
La correzione dell'errore materiale riguardante le generalità dell'imputato, contenuto nella sentenza irrevocabile, di condanna, dev'essere effettuata dal giudice dell'esecuzione, a termini dell'art. 668 c.p.p. (Fattispecie nella quale il comandante del distretto militare di Palermo aveva chiesto alla Corte di cassazione, in relazione ad una sentenza da essa resa, la correzione della data di nascita di un imputato).
Cass. pen. n. 3279/1995
La procedura di correzione degli errori materiali inficianti provvedimenti giurisdizionali non è consentita allorché determini la modifica essenziale del provvedimento ovvero si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta; ne consegue che il ricorso a detta procedura non è possibile per modificare l'essenza della decisione, sia pure adottata dal giudice per errore materiale, mentre ad essa si può fare ricorso allorché l'errore materiale incide su elementi della pronuncia estranei al thema decidendum e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice; a tale categoria appartiene la statuizione in ordine alle spese processuali ed all'eventuale sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, dal momento che la loro delibazione non è affidata alla discrezionalità del giudice ma discende da specifica norma di legge a seguito della pronuncia di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 2005/1995
L'art. 130 c.p.p. deve essere letto nel quadro dei principi costituzionali e delle caratteristiche generali dell'ordinamento processuale tenendo conto, sul piano interpretativo, delle modifiche apportate all'art. 319 bis del c.p.p. con l'art. 67 della legge 27 novembre 1990 n. 353, modifiche introdotte a seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, ribaditi da ultimo con la sentenza 31 gennaio 1991 n. 36, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 n. 4 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la revocazione delle sentenze della Cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio e che hanno sostanzialmente equiparato le procedure di correzione materiale e quelle di revocazione. Quando perciò l'errore investe non la motivazione, ma la stessa esistenza della sentenza, occorrerà adottare soluzioni interpretative che facciano salvi i principi costituzionali e, analogamente a quanto avvenuto nel processo civile, distinguere tra un momento rescindente da attuarsi attraverso la procedura di correzione degli errori materiali e una fase rescissoria da demandarsi alla pubblica udienza. (Nel caso di specie la Corte ha accertato che il rapporto processuale relativo al ricorso per cassazione da parte del difensore si era irregolarmente costituito perché vi era stato un errore nella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, conseguentemente ha proceduto, con le formalità previste per la correzione degli errori materiali, a rettificare il tenore della decisione assunta in udienza sostituendola con il rinvio del ricorso a nuovo ruolo e le disposizioni necessarie per la corretta notifica al difensore).
Cass. pen. n. 15/1995
L'omessa trascrizione del dispositivo, in calce all'originale di sentenza deliberata in camera di consiglio dalla Corte di cassazione, è mancanza alla quale si può ovviare con la procedura di correzione dell'errore materiale, sia perché si tratta di omissione non concettuale, la cui eliminazione non comporta modificazione essenziale dell'atto, sia perché la relativa statuizione nei suoi contenuti essenziali si rinviene nel deliberato scritto sul «ruolo delle cause» e nella motivazione del provvedimento, alla quale è legittimo richiamarsi, trattandosi appunto di provvedimento emesso all'esito di procedura in camera di consiglio. (Nella specie, nel corso del procedimento di rettificazione della sentenza è stato rilevato, e — per le stesse ragioni — corretto, anche l'errore materiale del dispositivo riportato sul «ruolo delle cause», nel quale figurava il rigetto del ricorso «del ricorrente», anziché «in solido dei ricorrenti», in conformità del numero degli indagati che avevano impugnato, ex art. 311 c.p.p., l'ordinanza di riesame).
Cass. pen. n. 535/1995
L'art. 546, comma 1, lett. b), c.p.p. prescrive, nel contenuto della sentenza, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, ma il comma 3 della norma sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo. L'incertezza sulla data di nascita riportata nell'intestazione della sentenza, pertanto, non comporta nullità. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha provveduto, in presenza della duplice data di nascita dell'imputato riportata, nell'epigrafe della sentenza impugnata, alla eliminazione della data erronea, mediante la correzione dell'errore materiale).
Cass. pen. n. 6022/1995
Allorché la pronuncia del giudice di legittimità sia inficiata da una svista materiale, incidente direttamente sul giudizio, non ci si trova in presenza di un errore materiale e non è di conseguenza ammissibile il ricorso alla relativa procedura di correzione (art. 130 c.p.p.), perché in tal modo si farebbe luogo a una non consentita modifica essenziale — o addirittura alla sostituzione — della decisione così assunta; simili evenienze, eliminabili nei giudizi di merito attraverso i mezzi di gravame, non lo sono quando si verifichino nei giudizi di legittimità, avverso i quali l'ordinamento non prevede che possano esperirsi impugnazioni di sorta. (Nell'affermare il suddetto principio la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui si chiedeva la correzione dell'errore inficiante una sentenza del giudice di legittimità che, sulla base di un non compiuto esame delle risultanze documentali, aveva erroneamente ritenuto depositato in maniera irrituale, e di conseguenza dichiarato inammissibile, un ricorso per cassazione presentato dall'istante nell'ambito di un procedimento di prevenzione).
Cass. pen. n. 3658/1994
L'errore materiale, perché sia suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p., non dev'essere partecipe del processo volitivo del giudice, ma deve semplicemente consistere in una mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione. Pertanto, non può farsi luogo alla procedura di correzione ove nessuna disarmonia emerga tra il contenuto decisorio del provvedimento e la sua formale manifestazione. (Fattispecie nella quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata da una corte d'assise d'appello, di correggere l'errore nel quale la Suprema Corte era incorsa nella designazione del giudice di rinvio).
–
In virtù del disposto dell'art. 627 c.p.p. la sentenza con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio di rinvio ad un determinato giudice è sempre attributiva della competenza, sicché non è consentito porre in discussione i criteri che hanno indotto la corte stessa a quella designazione, pur se non condivisibile o finanche erronea. La suddetta designazione, una volta effettuata, non è infatti, suscettibile di revoca, né di modifica attraverso il ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali.
Cass. pen. n. 2881/1994
All'omessa statuizione della confisca obbligatoria nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si può ovviare con la procedura di correzione degli errori materiali. (Alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del P.G., disponendo l'integrazione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di aggiungervi l'ordine di confisca).
Cass. pen. n. 792/1994
La correzione della materiale discordanza tra l'effettivo pensiero del giudice e la sua esternazione consistente nella trascrizione di un importo diverso da quello effettivamente liquidato come provvisionale, non implica una modificazione «essenziale» dell'atto, preclusiva, come tale, della procedura di correzione dell'errore, dovendosi riferire la modifica «essenziale» al cambiamento del contenuto del provvedimento, come avverrebbe nell'ipotesi di eliminazione o introduzione della statuizione relativa alla provvisionale, e non già alla emendazione dell'erronea compilazione grafica di un importo al posto di un altro.
Cass. pen. n. 2760/1994
In forza degli artt. 547 e 546, terzo comma, c.p.p. la mancanza o la incompletezza del dispositivo non può essere oggetto della procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.; il tutto anche alla stregua di quest'ultima disposizione, secondo la quale può procedersi a rettifica solo quando l'errore non determini la nullità dell'atto.
Cass. pen. n. 2373/1993
In riferimento alle pronunce della Corte di cassazione, la procedura della correzione degli errori materiali può essere utilizzata per ovviare alla mera discordanza tra l'effettivo pensiero del giudice e la sua esteriorizzazione od anche, alla mancata cognizione di fatti storici che investano elementi essenziali della decisione. Non può, invece, farsi ricorso alla detta procedura nei casi di errori di giudizio o di errori determinati da sviste materiali, poiché in tali evenienze è necessario utilizzare i mezzi di impugnazione, che non sono consentiti dall'ordinamento processuale nei confronti delle decisioni della Corte. (Fattispecie nella quale dalla S.C. è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza ex art. 130 c.p.p., tendente alla modifica della decisione precedentemente assunta dal giudice di legittimità).
Cass. pen. n. 2094/1993
Non può essere rimediata da un provvedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 130 e 547 c.p.p., l'omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza (nella specie condanna del Ministero del tesoro alla riparazione per ingiusta detenzione), che costituisce omissione di carattere concettuale e sostanziale. Il vizio di omessa pronunzia sulle spese giudiziali è deducibile in cassazione come errore in procedendo, al pari di ogni altra ipotesi in cui il giudice ometta una qualunque decisione relativa all'attuazione in concreto della legge. Per quanto concerne la sentenza di cassazione, data la sua inoppugnabilità, non è possibile alcun diretto rimedio rispetto a quegli errori la cui correzione importerebbe necessariamente la modificazione essenziale del provvedimento.
Cass. pen. n. 5899/1993
La sanzione comminata da legislatore per l'ipotesi di sottoscrizione incompleta da parte del giudice è la nullità della sentenza e non una mera irregolarità eliminabile con la procedura di correzione degli errori materiali. Tuttavia, non si tratta di una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché essa è collocabile nel novero delle nullità relative disciplinate dall'art. 181 c.p.p., il quale all'ultimo comma stabilisce che le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza. (Nella specie, relativa a mancata sottoscrizione del giudice estensore, la Suprema Corte ha osservato che l'imputato aveva posto la questione di nullità della sentenza di primo grado soltanto con l'atto di ricorso per cassazione, omettendo di sollevarla con i motivi di appello e, quindi, implicitamente rinunciandovi).
Cass. pen. n. 4322/1992
La procedura prevista per la correzione degli errori materiali è applicabile anche alle sentenze emesse dalla Corte di cassazione, sempreché il giudice si trovi di fronte a una situazione nella quale il provvedimento sia affetto da mere irregolarità che denotino, in maniera evidente, una difformità non voluta tra la realtà processuale e la statuizione adottata e per sanare le quali non vi sia spazio diverso da quello del rimedio in questione, tendente a conservare l'atto eliminandone il vizio, il quale non riguarda l'essenza dell'atto stesso ma esclusivamente la sua apparente esteriorità, non rispondendo questa al reale contenuto. (Con riferimento al caso di specie la Cassazione ha osservato che l'istanza dell'interessato tendeva, al fine di conseguire una diversa pronuncia a lui favorevole, ad una totale rivalutazione in fatto ed in diritto delle ragioni che avevano indotto a rilevare con una precedente sentenza, una causa di inammissibilità, e, sulla scorta del principio di cui in massima, ha escluso che potesse farsi luogo alla procedura de qua).
Cass. pen. n. 8679/1992
Se di norma, in caso di discordanza tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza successivamente depositata, deve prevalere il primo che costituisce il mezzo con il quale è immediatamente estrinsecata la volontà del giudice, tuttavia nella procedura disciplinata dall'art. 444 c.p.p. riveste decisiva rilevanza il verbale di udienza in cui vengono consacrate le conseguenti volontà delle parti poi recepite e fatte proprie dalla sentenza dopo le verifiche richieste dalla legge, di tal che in tale procedura è al detto verbale che deve attribuirsi prevalenza, anche nel caso in cui esso contrasti con il dispositivo. (Nella specie dal verbale risultava che le attenuanti considerate ai fini del patteggiamento erano quelle generiche e quella del risarcimento del danno di cui agli artt. 62 bis e 62, n. 6, c.p., mentre nel dispositivo letto in udienza era indicata, in luogo dell'attenuante del risarcimento del danno, quella prevista dall'art. 62, n. 4; la Cassazione ha ritenuto tale indicazione frutto di un errore materiale e ne ha disposto la correzione ai sensi degli artt. 130 e 619 c.p.p., enunciando il principio di cui in massima).
Cass. pen. n. 3263/1992
L'applicabilità della procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. per la correzione di omissioni, trova il limite negativo dell'intangibilità sostanziale dell'atto da correggere, nel senso che l'eliminazione della omissione non può comportare una modificazione essenziale dell'atto stesso, in quanto può essere mirata solo a sanare una difformità puramente esteriore fra il pensiero del giudice e la sua formulazione letterale sicché la correzione di omissione può essere consentita nel solo caso di mera operazione sostanzialmente meccanica, essendo limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente fare parte del provvedimento da correggere. Va quindi esclusa nei casi in cui si postula non un'operazione di semplice verifica materiale, bensì un'attività concettuale che accerti la sussistenza delle condizioni sostanziali per l'applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.
Cass. pen. n. 1942/1992
Non è possibile rettificare ai sensi dell'art. 130 c.p.p., per il formarsi della res judicata, il provvedimento della Corte di cassazione che, nel dichiarare inammissibile il ricorso del minorenne, lo abbia condannato al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria in favore della cassa per le ammende.
Cass. pen. n. 378/1992
L'istituto della correzione dell'errore materiale può trovare applicazione soltanto per la rettificazione di omissioni o errori che non producano nullità, o la cui correzione non comporti una modificazione essenziale dell'atto. Ne consegue che, poiché il disposto dell'art. 429 comma secondo, c.p.p., sancisce espressamente la nullità del decreto che dispone il giudizio nelle ipotesi di mancanza o insufficiente indicazione — tra l'altro — dell'enunciazione del fatto o degli altri elementi idonei all'identificazione dell'imputazione, è inammissibile la procedura di correzione degli errori materiali per integrare il capo di imputazione mancante nella copia notificata ad alcuni imputati.
Cass. pen. n. 4162/1991
La mancanza, nella sentenza emessa all'esito di patteggiamento ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., di alcuno degli elementi essenziali necessari ad individuare, soggettivamente ed oggettivamente, la decisione adottata nel caso di specie, costituisce errore materiale che va sanato - quando sia possibile e qualora ne sussistano le condizioni - con il procedimento per la correzione, ovvero, per la rettificazione di errore non determinante annullamento.