(massima n. 1)
Se di norma, in caso di discordanza tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza successivamente depositata, deve prevalere il primo che costituisce il mezzo con il quale č immediatamente estrinsecata la volontā del giudice, tuttavia nella procedura disciplinata dall'art. 444 c.p.p. riveste decisiva rilevanza il verbale di udienza in cui vengono consacrate le conseguenti volontā delle parti poi recepite e fatte proprie dalla sentenza dopo le verifiche richieste dalla legge, di tal che in tale procedura č al detto verbale che deve attribuirsi prevalenza, anche nel caso in cui esso contrasti con il dispositivo. (Nella specie dal verbale risultava che le attenuanti considerate ai fini del patteggiamento erano quelle generiche e quella del risarcimento del danno di cui agli artt. 62 bis e 62, n. 6, c.p., mentre nel dispositivo letto in udienza era indicata, in luogo dell'attenuante del risarcimento del danno, quella prevista dall'art. 62, n. 4; la Cassazione ha ritenuto tale indicazione frutto di un errore materiale e ne ha disposto la correzione ai sensi degli artt. 130 e 619 c.p.p., enunciando il principio di cui in massima).