(massima n. 1)
In tema di correzione degli errori materiali, l'omissione di una statuizione prevista dalla legge che non discenda da una dimenticanza, ma sia ricollegabile a una determinata, anche se errata, interpretazione della norma, ha la stessa portata dell'errore positivo di interpretazione ed è emendabile soltanto con l'impugnazione e non con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non ammissibile la correzione, domandata dal pubblico ministero, di un'ordinanza di riesame che non aveva provveduto in ordine alle spese processuali, osservando che non di una dimenticanza si trattava bensì della consapevole adesione all'interpretazione che subordinava — prima del consolidarsi del contrario orientamento — il recupero delle spese alla definitiva soccombenza del soggetto interessato nel procedimento principale, sicché il pubblico ministero avrebbe dovuto far valere il vizio non in sede correttiva ma con l'impugnazione dell'originaria ordinanza).