(massima n. 1)
In forza degli artt. 547 e 546, terzo comma, c.p.p. la mancanza o la incompletezza del dispositivo non può essere oggetto della procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.; il tutto anche alla stregua di quest'ultima disposizione, secondo la quale può procedersi a rettifica solo quando l'errore non determini la nullità dell'atto.