(massima n. 1)
Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. non č esperibile per emendare la pena illegittima, determinata in violazione dei principi di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilitā di applicare la diminuente del rito abbreviato sulla pena finale rideterminata a titolo di continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile).