(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, deve ritenersi ammissibile la procedura di correzione di errore materiale per ovviare all'omessa statuizione, nella sentenza di applicazione della pena, sulle spese sostenute dalla parte civile, pur nell'ipotesi in cui quest'ultima non abbia presentato, all'udienza, specifica richiesta.