(massima n. 1)
Nel caso in cui con la sentenza di «patteggiamento» si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte può esperire il rimedio offerto dalle norme degli artt. 130 e 153, u.c., c.p.p., sulla correzione degli errori materiali, in relazione all'art. 541 dello stesso codice, sul presupposto, di ordine generale, che la condanna alle spese, nel processo penale, è collegata alla soccombenza con conseguente obbligo del soggetto sottoposto alla condanna alla rifusione delle spese processuali (art. 535 c.p.p.) e di quelle giudiziali sostenute dalla parte civile (art. 541 c.p.p.), anche se quest'ultima norma non reca una previsione analoga a quella dell'art.535 c.p.p., secondo cui, in caso di omessa pronuncia sulle spese, deve provvedersi con lo strumento della rettificazione di cui all'art. 130 c.p.p.: norma, quest'ultima, che si deve, comunque, ritenere applicabile per il significato e il valore normativo della procedura ivi prevista, tesa a ovviare all'emissione di una pronuncia necessariamente conseguente a una situazione processuale oramai definita.