(massima n. 1)
L'istituto della correzione dell'errore materiale può trovare applicazione soltanto per la rettificazione di omissioni o errori che non producano nullità, o la cui correzione non comporti una modificazione essenziale dell'atto. Ne consegue che, poiché il disposto dell'art. 429 comma secondo, c.p.p., sancisce espressamente la nullità del decreto che dispone il giudizio nelle ipotesi di mancanza o insufficiente indicazione — tra l'altro — dell'enunciazione del fatto o degli altri elementi idonei all'identificazione dell'imputazione, è inammissibile la procedura di correzione degli errori materiali per integrare il capo di imputazione mancante nella copia notificata ad alcuni imputati.