(massima n. 1)
Il procedimento di correzione degli errori materiali č applicabile anche all'ordinanza dichiarativa della inammissibilitą dell'appello, quando la rilevata discrasia tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza non ha impedito all'atto di raggiungere il suo scopo, consentendo comunque alla difesa di individuare il "decisum" ai fini della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui il dispositivo dell'ordinanza impugnata indicava una diversa sentenza gravata da appello inammissibile).