(massima n. 1)
La correzione di un provvedimento del giudice non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione dello stesso, giacché si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, che si è perfezionato al momento della sua emanazione e non alla data del provvedimento di correzione. (Fattispecie di correzione di ordinanza di rigetto dell'appello de libertate con l'inserimento dell'ordine di ripristino della misura cautelare, originariamente omesso: la S.C. ha statuito nel senso indicato ritenendo che l'interesse a ricorrere era sorto con il provvedimento originario, ancorché privo del detto ordine).