(massima n. 1)
L'errore "percettivo", in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di un diritto, può essere rimosso facendo ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. quando il soggetto pregiudicato non rivesta la qualità di condannato e non possa, quindi, proporre ricorso straordinario. (Nella specie, la Corte ha ravvisato un errore "percettivo", emendabile attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 citato, nella propria decisione con la quale aveva erroneamente ritenuto il ricorso del terzo interessato, che chiedeva la restituzione del bene confiscatogli, privo di procura speciale al difensore).