(massima n. 1)
Agli eventuali errori processuali o sostanziali che si verifichino nell'ambito del giudizio di cassazione non può porsi rimedio mediante il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 c.p.p. (principio affermato in relazione a rappresentata nullità del giudizio di cassazione per asserita mancanza di avviso ai difensori di fiducia).