(massima n. 1)
Non č consentito il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per emendare gli errori concettuali di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimitā; diversamente opinando si potrebbe dare ingresso ad una inammissibile modifica sostanziale della decisione, in violazione non soltanto dei canoni imposti dalla procedura di cui all'art. 130 c.p.p., ma, soprattutto, del principio della definitivitā delle sentenze della Corte di cassazione. (Alla stregua di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui si richiedeva l'eliminazione da una sentenza della declaratoria di estinzione di un reato per prescrizione).