(massima n. 1)
Non puņ essere rimediata da un provvedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 130 e 547 c.p.p., l'omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza, che costituisce omissione di carattere concettuale e sostanziale. Il vizio di omessa pronunzia sulle spese giudiziali č deducibile in cassazione come error in procedendo e, conseguentemente, per quanto concerne la sentenza di cassazione, data la sua inoppugnabilitą, non č possibile alcun rimedio rispetto a quegli errori la cui correzione importerebbe necessariamente la modificazione essenziale del provvedimento. La sua configurazione come errore di diritto rende inapplicabile anche la procedura di cui all'art. 625 bis c.p.p.