(massima n. 1)
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la cui durata è prefissata dall'art. 37 c.p., consegue obbligatoriamente alla condanna per il delitto di violazione di sigilli, rientrando quest'ultimo nella categoria dei delitti perpetrati con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che, in caso di omessa statuizione, il giudice può ricorrere alla procedura di correzione prevista dall'art. 130 c.p.p.).