(massima n. 1)
È inammissibile la correzione, ex art. 130 c.p.p., degli errori omissivi (nella specie: mancata indicazione, nel dispositivo della sentenza di condanna, della condanna del responsabile civile), nel caso in cui dalla motivazione del provvedimento errato non risulti l'estrinsecazione di un procedimento volitivo del giudice sul punto. (Nel caso di specie, la posizione del responsabile civile non risultava valutata in sentenza).