(massima n. 1)
Non può essere rimediata da un provvedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 130 e 547 c.p.p., l'omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza (nella specie condanna del Ministero del tesoro alla riparazione per ingiusta detenzione), che costituisce omissione di carattere concettuale e sostanziale. Il vizio di omessa pronunzia sulle spese giudiziali è deducibile in cassazione come errore in procedendo, al pari di ogni altra ipotesi in cui il giudice ometta una qualunque decisione relativa all'attuazione in concreto della legge. Per quanto concerne la sentenza di cassazione, data la sua inoppugnabilità, non è possibile alcun diretto rimedio rispetto a quegli errori la cui correzione importerebbe necessariamente la modificazione essenziale del provvedimento.