(massima n. 1)
La sanzione comminata da legislatore per l'ipotesi di sottoscrizione incompleta da parte del giudice č la nullitą della sentenza e non una mera irregolaritą eliminabile con la procedura di correzione degli errori materiali. Tuttavia, non si tratta di una nullitą insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché essa č collocabile nel novero delle nullitą relative disciplinate dall'art. 181 c.p.p., il quale all'ultimo comma stabilisce che le nullitą verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza. (Nella specie, relativa a mancata sottoscrizione del giudice estensore, la Suprema Corte ha osservato che l'imputato aveva posto la questione di nullitą della sentenza di primo grado soltanto con l'atto di ricorso per cassazione, omettendo di sollevarla con i motivi di appello e, quindi, implicitamente rinunciandovi).