(massima n. 1)
In tema di correzione di errori materiali, poiché l'art. 130 c.p.p. è applicabile solo quando la correzione non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta, non è ammissibile il ricorso a tale procedimento se esso si concluda con l'emanazione di un provvedimento di correzione con il quale il giudice ordini la cancellazione, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, della frase «Dispone la sospensione condizionale della pena per il tempo e alle condizioni di legge». (Nel caso, in cui la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena non era contenuta nell'accordo delle parti — per non poterne l'imputato beneficiare per i suoi precedenti penali — la Corte di cassazione ha ritenuto trattarsi di errore concettuale e non di errore materiale).