(massima n. 1)
In tema di correzione degli errori materiali, deve ritenersi che, stabilendo l'art. 130, comma 2, c.p.p. che il giudice provveda in camera di consiglio "a norma dell'art. 127", tale richiamo implichi anche la possibilitą che avverso la relativa decisione possa essere proposto ricorso per cassazione.