(massima n. 1)
Poiché con la procedura per la correzione degli errori materiali può porsi rimedio in sede di legittimità anche alla mancata cognizione di fatti storici che investono elementi essenziali della decisione, qualora si accerti, successivamente alla pronuncia, che il ricorrente è deceduto prima della decisione, può procedersi alla correzione della sentenza, emessa nei confronti di persona non più esistente, per dare atto di tale inesistenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha disposto la correzione della propria sentenza sostituendone la motivazione ed il dispositivo — dichiarativo dell'inammissibilità del ricorso — nel modo che segue: ritenuto che l'imputato è deceduto... visto l'art. 150 c.p... annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto è estinto per morte dell'imputato).