(massima n. 1)
L'art. 546, comma 1, lett. b), c.p.p. prescrive, nel contenuto della sentenza, le generalitą dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, ma il comma 3 della norma sanziona a pena di nullitą la sola mancanza o incompletezza del dispositivo. L'incertezza sulla data di nascita riportata nell'intestazione della sentenza, pertanto, non comporta nullitą. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha provveduto, in presenza della duplice data di nascita dell'imputato riportata, nell'epigrafe della sentenza impugnata, alla eliminazione della data erronea, mediante la correzione dell'errore materiale).