(massima n. 1)
L'omessa contestazione ed utilizzazione di un reato ai fini dell'emissione della misura cautelare è mancanza alla quale non può ovviare il giudice del riesame con la procedura di correzione dell'errore materiale, poiché si tratta di omissione che è conseguente ad un procedimento valutativo e consapevole del giudice per le indagini preliminari, anche se basata su una cognizione distratta, e non ad un errore materiale, cioè ad un mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame con la quale era stato corretto d'ufficio il provvedimento cautelare nel quale era stata omessa la correlazione del nome dell'indagato con il reato indicato nel prospetto delle contestazioni).