(massima n. 1)
È legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice d'appello provveda ad emendare, integrandone il dispositivo, la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato nella quale sia stata omessa la conferma delle statuizioni civili, quando detta integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento ma rifletta il percorso logico giuridico seguito dal giudice. (Nella specie, dalla motivazione della sentenza risultava il positivo accertamento della responsabilità dell'imputato, l'esame delle questioni concernenti la misura del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado e della provvisionale riconosciuta alla parte civile, la condanna al pagamento delle spese in suo favore, statuizione quest'ultima contenuta anche in dispositivo).