(massima n. 1)
Può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito la condanna del pubblico ministero al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende a seguito della l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica e la Corte vi provvede con procedura "de plano", senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.