(massima n. 1)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, ancorché riportata in motivazione, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 c.p.p., in quanto tale omissione equivale ad obiettiva assenza di un capo della sentenza, stante la natura inscindibile della richiesta.