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Articolo 570 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 30/09/2026]

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Dispositivo dell'art. 570 Codice Penale

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico(1), o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie(2), si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale(3), alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

  1. 1) malversa(4) o dilapida i beni del figlio minore [2] o del coniuge;
  2. 2) fa mancare i mezzi di sussistenza(5) ai discendenti [540; 75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge(6).

Note

(1) Il domicilio domestico è qui inteso in una dimensione più ampia rispetto a quella prospettata dal codice civile, in quanto viene identificata con la sede abituale del nucleo familiare. Tale domicilio, affinché possa dirsi integrato il reato, deve essere abbandonato senza giustificato motivo. Si ricordi infatti che il diritto di famiglia consente l'allontanamento dalla residenza familiare, ad esempio quando sia stata proposta domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimoni.
(2) Si tratta di una formula generica e per questo ambigua sotto il profilo della costituzionalità. La dottrina prevalente ritiene dunque che la norma si riferisca ad una serie di obblighi giuridici, quindi non morali o religiosi, che trovano la propria fonte nel codice civile. La giurisprudenza dal canto suo ritiene che il riferimento sia ai casi di incesto che non hanno causato pubblico scandalo, il concubinato, l'adulterio, e cioè quei fatti che, seppure immorali, non costituiscono reato.
(3) Il riferimento alla responsabilità genitoriale, che è andata a sostituire quello di potestà, è stato inserito dall'art. 93, comma 1, lett. o), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
(4) Mentre la malversazione si concreta in una serie di atti che comportano l'appropriazione del bene altrui, se infatti si trattasse di un solo atto sarebbe scriminato ex art. 649.
(5) Riferendosi i mezzi di sussistenza ad un concetto più ampio dei soli alimenti, è richiesto dalla norma quindi che il beneficiario versi in uno stato di bisogno per cui non possiede il necessario per vivere.
(6) Si pensi ad esempio al caso in cui vi è abbandono di minore o di persona incapace, condotta che integra il reato di cui all'art. 591.

Ratio Legis

Secondo l'impostazione dottrinale prevalente il legislatore, attraverso tale disposizione, ha imposto la tutela dei rapporti interpersonali intercorrenti all'interno di una famiglia.

Spiegazione dell'art. 570 Codice Penale

Il capo IV del titolo XI, avente ad oggetto i delitti contro l'assistenza familiare, sono contraddistinti dal fatto che l'offesa viene originata all'interno del gruppo familiare.
La norma in esame è diretta a tutelare le esigenze economiche ed assistenziali dei familiari, venendo in rilievo i singoli rapporti tra i membri della famiglia.

Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo da un membro della famiglia in capo al quale sussistano obblighi di assistenza familiare.

Quanto a tale aspetto, va subito precisato che una eventuale controversia sulla validità del vincolo matrimoniale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento del delitto e dunque, finché non intervenga una sentenza di invalidità del matrimonio, ciascun coniuge è vincolato alla sua condizione.

La separazione personale fa cessare alcuni obblighi di assistenza morale nei confronti dell'altro coniuge, legati alla coabitazione che, per via della separazione, viene meno.

Sul coniuge divorziato, invece, non incombe alcun obbligo penalmente sanzionabile di assistenza materiale e morale a favore dell'altro coniuge, se non l'eventuale obbligazione civile relativa all'assegno divorzile.

Perché la condotta assuma rilevanza penale, è necessaria, oltre al vincolo parentale, anche la convivenza, elemento necessario del reato, caratterizzato da un vincolo stabile e duraturo.

Il primo comportamento sanzionato è l'abbandono della casa familiare, sottraendosi ai propri obblighi di assistenza. Tale sottrazione costituisce evento del reato ed assume rilievo allorquando determini un inadempimento degli obblighi di assistenza materiale o morale, con la precisazione che l'adempimento di uno dei due obblighi non esclude la rilevanza penale dell'inadempimento dell'altro tipo di obbligo. In tal guisa, la perdurante somministrazione di mezzi di sussistenza economica non impedisce la configurazione del reato, quando vi sia un totale abbandono morale, volto a non rendere possibile un'evoluzione completa ed equilibrata del minore. Ad ogni modo l'ambito applicativo della norma va limitato a quelle condotte che esprimano una significativa ed apprezzabile compromissione delle esigenze del minore.

La seconda condotta consiste nello sperperare i beni del figlio minore o del coniuge, considerata più grave in quanto lesiva anche di interessi di natura patrimoniale.

Presupposto del reato è l'effettiva disponibilità dei beni da parte del soggetto agente. Pertanto, in regime di comunione dei beni, la norma è applicabile al coniuge che disponga del patrimonio senza il consenso dell'altro. In regime di separazione dei beni il delitto si configura in caso di violazione del mandato generico di amministrare i beni conferito dall'altro coniuge. Per quanto concerne i beni del figlio, è necessaria l'effettiva amministrazione del suo patrimonio.

La terza condotta consiste invece nel far mancare i mezzi di sussistenza, intendendosi con tale nozione tutti i mezzi economici indispensabili per il mantenimento di una vita dignitosa. Requisito fondamentale è inoltre lo stato di bisogno, a prescindere dal fatto che alla sussistenza della prole abbia provveduto o possa provvedere l'altro coniuge. Tuttavia, il reato non è configurabile nei confronti di chi si trovi nell'incapacità patrimoniale di adempiere alle proprie obbligazioni assistenziali. Tale indigenza va comunque rigorosamente provata.

Il reato richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di venir meno ai propri obblighi assistenziali.

La giurisprudenza ha chiarito che l'omessa somministrazione di mezzi di sussistenza di cui al comma 2 nei confronti di più familiari configura una pluralità di reati, data la pluralità di persone offese, oggetto specifico di tutela.

Nel caso invece di abbandono della casa familiare, il bene giuridico tutelato è la famiglia in sé considerata, e pertanto non si avrà pluralità di reati nei confronti di ogni membro della famiglia.

Da ultimo, la giurisprudenza ha sancito la completa autonomia tra la norma in esame ed il reato di cui all'articolo 12 sexies L. 898/1970, dato che la disposizione speciale non richiede lo stato di bisogno, oltre al fatto che presuppone una sentenza di divorzio ed una statuizione del giudice sull'assegno di mantenimento.

Massime relative all'art. 570 Codice Penale

Cass. pen. n. 37354/2025

Non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 1, cod. pen., con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al genitore affidatario, vantando quest'ultimo un diritto iure proprio su tali somme.

Cass. pen. n. 30777/2025

Non vi è continuità normativa tra la previgente contravvenzione di cui all'art. 731 c.p. e il nuovo delitto di cui all'art. 570 c.p., avendo l'intervento legislativo del 2023 prodotto una abolitio criminis della fattispecie contravvenzionale. All'esito del confronto strutturale tra le fattispecie, infatti, la nuova norma incriminatrice contiene un elemento di novità, di centrale rilievo, che risulta del tutto assente nella disposizione contravvenzionale contestualmente abrogata: l'accertamento della perdurante inerzia del soggetto responsabile, non solo dopo essere stato raggiunto dalla comunicazione del dirigente scolastico circa le assenze ingiustificate, ma anche dopo essere stato successivamente ammonito dal sindaco, all'uopo allertato dal dirigente scolastico.

Cass. pen. n. 27430/2025

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, affinché si configuri l'incapacità economica dell'obbligato, è necessario che questa integri un'indisponibilità di introiti che sia persistente, oggettiva e incolpevole. L'elemento soggettivo, ossia il dolo, richiede quindi una verifica della reale condizione economica dell'obbligato, considerando eventuali cause di difficoltà economica quali il gioco e il consumo di droghe.

Cass. pen. n. 25935/2025

La condotta di malversazione o dilapidazione di beni del minore di cui all'art. 570, comma secondo, n. 1 cod. pen. richiede che tali beni siano effettivamente di proprietà del minore. Il diritto alla contribuzione del genitore non affidatario non può considerarsi come un bene di cui il minore sia titolare, ma costituisce un diritto iure proprio del genitore affidatario, che deve utilizzare tali risorse per assicurare il mantenimento e le idonee condizioni di vita del minore.

Cass. pen. n. 19715/2025

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti, riferendosi la norma incriminatrice di cui all'art. 570-bis cod. pen. non solo all'assegno, ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.

Cass. pen. n. 16657/2025

Lo stato di bisogno dei figli minori costituisce elemento costitutivo presunto dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. Tuttavia, per i figli maggiorenni, deve essere provato dall'accusa; non rileva la capacità economica di terzi di sopperire alla mancanza del contributo omesso dall'imputato.

Cass. pen. n. 45595/2024

L'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile integra la violazione dell'art. 570-bis cod. pen. e non richiede la configurabilità dello "stato di bisogno", ancorché originariamente previsto come presupposto necessario per il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen.

Cass. pen. n. 1685/2024

Il delitto di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., relativo alla mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, presuppone che l'omissione del versamento dell'assegno di mantenimento abbia effettivamente determinato la mancanza di tali mezzi per i beneficiari. La valutazione del giudice deve confrontarsi con le prove documentali e le dichiarazioni pertinenti presentate dalle parti

Cass. pen. n. 35786/2024

L'incapacità economica dell'obbligato che giustifica l'inadempimento agli obblighi sanzionati dall'art. 570 cod. pen. deve essere assoluta e incolpevole; la mera documentazione dello stato formale di disoccupazione non basta a dimostrare l'impossibilità di adempiere ai propri doveri di mantenimento.

Cass. pen. n. 32039/2024

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, in quanto il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, mentre quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede che da tale inadempimento consegua la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 36567/2024

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen., che rimane assorbito, l'omesso versamento in favore di figli minori dell'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto, al nucleo di condotta che accomuna le fattispecie, costituito dalla violazione dell'obbligo di assistenza materiale quale proiezione del dovere di cura, solo nel primo reato si aggiunge l'elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 22276/2024

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio minore formalmente assunto da un prossimo congiunto dell'obbligato deve ritenersi effettuato da quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva omesso di considerare l'intervenuto accollo, pur temporaneo, dell'obbligazione civile di mantenimento del figlio minore dell'imputato da parte del padre di quest'ultimo, mediante scrittura privata ratificata dal tribunale).

Cass. pen. n. 17498/2024

L'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato. L'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi tale condizione di impossibilità grava sull'interessato, non potendosi ritenere sufficienti delle generiche indicazioni.

Cass. pen. n. 14025/2024

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del genitore che, obbligato in forza di provvedimento del giudice civile a corrispondere una somma di danaro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, di propria iniziativa, scelga di adempiere mediante la cessione di un credito verso terzi. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva richiesto alla propria datrice di lavoro di corrispondere le somme di denaro a lui dovute per straordinari direttamente alla madre del figlio).

Cass. pen. n. 46987/2023

Ove la condotta consista nell'autoriduzione dell'assegno di mantenimento disposto dal giudice dopo la sentenza di divorzio, il fatto deve essere inquadrato nell'ipotesi di cui all'art. 570-bis, c.p. e non in quella dell'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., non trattandosi di una modifica meramente formale, sol che si rifletta che i pagamenti effettivamente corrisposti andrebbero, in ogni caso, verificati ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno e calibrati sulla nozione di mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 45103/2023

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che nel primo rimane assorbito ai sensi dell'art. 15 cod. pen., la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie - obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura - solo nel primo caso si aggiunge l'elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 40698/2023

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo del genitore naturale di procurare i mezzi di sussistenza ai figli minori sorge con la nascita degli stessi, anche nel caso in cui il riconoscimento dello "status" consegua all'accertamento giudiziale definitivo, che produce, pertanto, retroattivamente i propri effetti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, per l'insussistenza del fatto, la decisione con la quale l'imputato era stato prosciolto da tale delitto per esito positivo della messa alla prova e non nel merito, per essersi ritenuto provato il suo "status" genitoriale in base al contenuto di una sentenza non definitiva emessa in sede civile).

Cass. pen. n. 30150/2023

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'accordo negoziale concluso in sede stragiudiziale, pur quando non trasfuso nella decisione assunta dall'autorità giudiziaria civile, in cui i genitori comprimano il diritto ai mezzi di sussistenza del minore, posto che il suddetto negozio giuridico non può spingersi sino al punto di privare il minore del diritto al mantenimento e non può legittimare condotte omissive tese a ledere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dei necessari mezzi di sussistenza. (Fattispecie relativa alla stipula di un accordo negoziale stragiudiziale in cui il genitore affidatario, in cambio dell'autorizzazione a portare il figlio all'estero, rinunciava, in costanza della decisione assunta dal giudice civile ma non recepita nel provvedimento di quest'ultimo, alla corresponsione da parte dell'imputato della somma determinata dall'autorità giudiziaria civile e dovutagli mensilmente per il mantenimento del figlio).

Cass. pen. n. 24885/2023

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.

Cass. pen. n. 9065/2023

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 570-bis cod. pen.

Cass. pen. n. 1610/2022

Nel caso di contestazione avente ad oggetto la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, deve ritenersi integrato esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 570-bis cod. pen., e non il concorso formale eterogeneo, quando il fatto storico, valutato in tutti i suoi elementi costitutivi relativi alla condotta omissiva e al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici che vengono in rilievo è il medesimo e non sono individuabili, sul p