(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilitā per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non č esclusa dall'incapacitā di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva tenuto comportamento negligente, per non aver fatto valere il suo diritto alla continuazione del rapporto di lavoro con l'esercizio di mansioni compatibili con la sua parziale invaliditā).