Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 947del 2 febbraio 1984
(1 massima)
(massima n. 1)
Lo scioglimento del matrimonio, non incidendo sullo status di genitori e di figli, non fa venir meno la tutela penale dell'obbligo di assistenza dei figli, garantita dall'art. 570 codice penale.