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La responsabilità penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare è esclusa solo nel caso di impossibilità assoluta di farvi fronte

La responsabilità penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare è esclusa solo nel caso di impossibilità assoluta di farvi fronte
Non è sufficiente, per andare esente da responsabilità ex art. 570 c.p., la mera allegazione di difficoltà economiche o l’indicazione dello stato di disoccupazione.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, fattispecie rubricata all’art. 570 del c.p., si registra la sentenza n. 48567/2019 della Cassazione, sesta Sezione Penale.
Nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro condannava un genitore, per il reato di cui all’art. 570 citato, alla pena della reclusione ed € 200,00 di multa (nonché al risarcimento del danno a favore della parte civile). All’imputato era stato contestato di aver fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza, non avendo egli corrisposto l’assegno periodico di mantenimento precedentemente stabilito dal giudice civile tramite decreto.
La Corte territoriale, in seguito ad appello, confermava la statuizione di primo grado. Il padre decideva di ricorrere per Cassazione, deducendo, in particolare, un vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Nella specie, si lamentava del fatto che la Corte territoriale non aveva correlato l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato al dato fattuale emerso in giudizio. Sarebbe stato, dunque, pregnante che l’imputato, all’epoca dei fatti, in qualità di curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma, avesse subito una sensibile riduzione del carico lavorativo, che lo aveva portato a mantenere un tenore di vita non all’altezza di quello precedente.
Ancora, la sua situazione finanziaria non era successivamente migliorata, nonostante l’impiego presso altra amministrazione centrale, ed, inoltre, in quel periodo lo stesso imputato era stato vittima di un sinistro stradale.

Il Supremo Consesso, investito della cognizione della questione, ha ritenuto tale doglianza manifestamente infondata.
Va, innanzitutto, precisato che, dal tenore del motivo addotto dal ricorrente, sembra potersi dedurre l’obiettivo di evidenziare l’assenza di qualsivoglia volontà specifica, all’epoca dei fatti, di far difettare i mezzi di sussistenza a danno della figlia. Si è indirettamente rilevato, in buona sostanza, la mancanza di dolo specifico nel compimento dei fatti all’imputato addebitati. In quest’ottica, è doveroso richiamare il dato letterale della norma di cui all’art. 570 c.p., che recita: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: […] 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa […]”.

Alla luce del dato letterale citato, la fattispecie incriminatrice di cui sopra è a dolo generico, essendo irrilevante, per la sua consumazione, che “la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volontà di fare mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Cass. n. 24644/2014)”.
Ha precisato la Corte che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere dimostrata una impossibilità effettiva ed assoluta di poter far fronte agli obblighi prescritti dalla legge (e dal giudice civile) a favore della prole, non essendo sufficiente l’adduzione “della mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione”.
L’imputato, invero, non aveva fornito in giudizio la suddetta dimostrazione, essendo, invece, emerso che l’attività lavorativa fosse stata regolarmente svolta anche al tempo delle violazioni contestategli.


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