(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non č sufficiente a fare venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, quando non risulti provato che le difficoltā economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilitā di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione, dovendo l'imputato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilitā per il voto di cui all'art. 570 c.p., allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilitā di far fronte ai propri obblighi.