(massima n. 1)
Nel caso in cui la condotta violatrice dell'art. 570 cod. pen. si esplichi nell'omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l'altro genitore provvede in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole; infatti, l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere, non integra un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un'esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale.