(massima n. 1)
Il convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, per la ritenuta carenza di un effettivo stato di bisogno da parte del minore, alla corresponsione dell'assegno alimentare fissato dal giudice civile, lungi dal comportare l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), si traduce nell'ignoranza non scusabile della legge penale e non può invocarsi, pertanto, al fine di escludere la configurabilità del reato medesimo.