(massima n. 1)
Il rinvio dell'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 21 legge 6 marzo 1987, n. 741, deve intendersi fatto alle pene previste dal terzo comma dell'art. 570 c.p., trattandosi di violazione di obbligo di natura economica e non di assistenza morale. Ne consegue l'obbligo di irrogare anche la pena pecuniaria prevista congiuntamente a quella detentiva. (Fattispecie in tema di omessa corresponsione al coniuge divorziato delle quote fissate nella sentenza di divorzio).