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Non paga il mantenimento perchè fallito

Non paga il mantenimento perchè fallito
Assolto il marito che non corrispondeva l'assegno di mantenimento a causa del fallimento della propria azienda.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 50295 del 28 novembre 2016, si è occupata di un altro interessante caso di violazione dell’obbligo di mantenimento, che configura il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, di cui all’art. 570 del c.p..

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il marito di una donna per tale reato, in quanto il medesimo non aveva adempiuto all’obbligo di mantenimento (per 1.25€ mensili) assunto in sede di separazione consensuale, pur adducendo come giustificazione l’intervenuto fallimento del medesimo.

Secondo la Corte d’appello, infatti, “le circostanze dedotte in merito alla situazione debitoria, che lo aveva condotto al fallimento prima ed a reperire una nuova, meno remunerativa, attività successivamente, non consentivano di escludere l’elemento soggettivo del reato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice”.

L’imputato proponeva ricorso per Cassazione, trovando accoglimento.

Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’appello avrebbe sbagliato nell’attribuire rilevanza, ai fini della considerazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, all’accettazione da parte del marito, in sede di separazione consensuale, del versamento dell’importo di Euro 1.250 mensili, “posto che tale accordo venne concluso nel corso del 2003, mentre il registrato inadempimento risulta insorto ed oggetto di contestazione solo dal luglio 2006, epoca che si approssima a quella del sopraggiunto fallimento dell’azienda facente capo al ricorrente, la cui valenza in termini di difficoltà oggettiva, oltre che di preclusione di una volontaria mancata corresponsione è stata ingiustamente ignorata nella pronuncia impugnata”.

Evidenziava la Cassazione, dunque, che “la condizione di difficoltà erroneamente trascurata dal giudicante, costituiva necessario oggetto della valutazione delle condizioni personali dell’interessato, al fine di verificare la persistenza e l’esigibilità dell’obbligo, che risulta invece superata con le illogiche argomentazioni richiamate”.

Non solo: la Corte precisava anche un altro profilo di illegittimità della sentenza impugnata, relativa allo “stato di bisogno” dell’avente diritto all’assegno di mantenimento.

Infatti, mentre tale stato di bisognoè presunto con riferimento ai figli minori”, esso deve essere dimostrato con riferimento al coniuge.

Nel caso di specie, invece, risultava contestato l’inadempimento nei confronti del coniuge, ma senza che, tuttavia, fosse stato dimostrato che “il mancato versamento avesse generato lo stato di bisogno del creditore”.

Tale argomento non era stato affrontato dal Giudice di secondo grado, il quale, invece, “doveva, anche per effetto della natura sovvertitrice della precedente decisione, specificamente confrontarsi con quanto sul punto espresso dalla pronuncia di primo grado”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’imputato, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la stessa procedesse ad un nuovo esame nel merito.


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