(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza, è illegittima, perché in contrasto con i principi di legalità e tassatività, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal verbale di omologa della separazione, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 20/06/2019)