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Articolo 2 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Maggiore età. Capacità di agire

Dispositivo dell'art. 2 Codice Civile

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa(1).

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro(2).

Note

(1) Art. così sostituito ex art. 1, L. 8 marzo 1975 n. 39 (Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato).
(2) Cfr. art. 108, l. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); l. 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), nonché d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) e d.lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345); l. 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nonché l. 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità); art. 101, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Disposizioni in materia di banco posta); L. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro); l. 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro); art. 17, l. 5 febbraio 1999, n. 25 (Legge comunitaria 1998); d.lgs. 26 novembre 1999, n. 532 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) e d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità e paternità); art. 23, l. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato); d.m. 9 gennaio 2003 (Libretto di risparmio postale intestato a minori di età) in G.U. 15 febbraio 2003, n. 38; L. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Ratio Legis

La capacità di agire indica l'idoneità del soggetto a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento degli atti giuridici, nell'acquistare od esercitare diritti o assumere obblighi consapevolmente. Nel nostro ordinamento si presume che un soggetto, al compimento dei 18 anni, possa compiere con coscienza i cosiddetti negozi giuridici. Fino al 1975 la maggiore età era fissata al compimento del ventunesimo anno.
Va detto che questa è la regola generale; l'incapacità costituisce invece l'eccezione alla norma. Accade infatti che il soggetto maggiorenne non possieda tale maturità (per ragioni inerenti alla personalità fisica dello stesso, ad esempio se malato di mente, sordomuto o cieco dalla nascita, tossicodipendente, alcolista, ecc...). Per regolare tale eccezione intervengono gli istituti di protezione, cui sono dedicati i Titoli X, XI e XII del libro primo c.c.

Brocardi

Venia aetatis

Spiegazione dell'art. 2 Codice Civile

Al minore di anni 18 anni è preclusa, in genere, la possibilità di porre in essere atti negoziali, pena l'annullabilità degli stessi (art. 1425 I co. c.c.): così, non potrà gestire pienamente ed autonomamente la propria sfera patrimoniale, ricorrendo però una fictio iuris di rappresentanza in nome dei genitori per i piccoli negozi della vita quotidiana che il minore dovesse compiere, come l'acquisto di beni di modesto valore economico. Più in generale, per i vari atti patrimoniali il minore è sostituito dai genitori che esercitano su di lui la potestà (v. 316). Ulteriori deroghe riguardano il compimento di alcuni atti di natura particolare, ove sia richiesta dalla legge un'età differente: così il minore può riconoscere il figlio naturale (v. 250) nonché, previa autorizzazione del tribunale che ne abbia accertato la maturità psico-fisica, contrarre matrimonio (v. 84). Ed ancora, talvolta è richiesta un'età superiore, come nel caso dell'adozione dei maggiorenni permessa a chi abbia compiuto 35 anni (291).
Infine, la capacità di agire può essere ridotta, accordata o revocata, rispettivamente nei casi di inabilitazione, emancipazione o interdizione.
Nel secondo comma parrebbe operarsi una distinzione tra la capacità di stipulare un contratto di lavoro, per la quale occorre il raggiungimento della maggiore età (il contratto di lavoro dovrà essere stipulato dal rappresentante legale del minore, con l'intervento di quest'ultimo) e la capacità a prestare il proprio lavoro, riconosciuta al minore. Di tal guisa, il minore verrà abilitato ad esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Si noti come la capacità a prestare il proprio lavoro venga disciplinata da leggi speciali (con L. 296/2006 si è innalzata l'età per l'accesso al lavoro ai sedici anni, dovendosi impartire l'istruzione obbligatoria per dieci anni).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

36 L'art. 2 del c.c. riproduce le regole tradizionali sulla maggiore età e sulla capacità d'agire. Nuova è invece la norma dell'art. 3 del c.c. che riconosce una capacità professionale al minore pervenuto all'età di diciotto anni. Si attua così una giusta differenziazione fra coloro che, pur avendo compiuto l'età diciotto anni, non pongono in essere alcuna attività professionale e permangono sotto la vigilanza di chi esercita la patria potestà o la tutela e coloro che, esercitando invece un'attività lavorativa, dimostrano di aver raggiunto un grado di maturità psichica meritevole di particolare considerazione. La norma costituisce l'applicazione di un principio squisitamente politico e risponde alle precise direttive del Regime fascista, il quale intende valorizzare chiunque esplichi un'attività lavorativa e apporti un utile contributo al processo produttivo della Nazione. Data l'importanza fondamentale che nello Stato fascista ha il lavoro umano, la disposizione è stata collocata, anziché in tema di emancipazione o di contratto di lavoro, nella parte dei codice che tratta della capacità della persona, per dare al principio in essa contenuto il massimo rilievo, anche nel campo giuridico. Non si è creduto conveniente di attribuire al genitore o al tutore la facoltà di opporsi alla scelta dell'occupazione effettuata dal minore. E' ovvio che il padre o il tutore normalmente eserciterà sul minore l'autorità morale necessaria per distoglierlo da occupazioni dannose o comunque sconvenienti, onde non si vede la necessità di conferire loro un vero e proprio potere inibitorio, che in pratica potrebbe rendere vana la piena autonomia accordata al minore per quanto riflette l'attività lavorativa.

Massime relative all'art. 2 Codice Civile

Cass. civ. n. 370/2023

I diritti secondari di sepolcro hanno a contenuto sentimenti che esaltano l'aspetto spirituale dell'uomo e costituiscono la parte più alta e fondamentale del patrimonio affettivo della comunità, e rappresentano dal punto di vista giuridico la classe dei sentimenti-valori, qualificati positivamente dal diritto e protetti sia in funzione della loro attuazione sia contro eventuali violazioni.

Cass. civ. n. 220/2023

I diritti secondari di sepolcro hanno a contenuto sentimenti che esaltano l'aspetto spirituale dell'uomo e costituiscono la parte più alta e fondamentale del patrimonio affettivo della comunità, e rappresentano dal punto di vista giuridico la classe dei sentimenti-valori, qualificati positivamente dal diritto e protetti sia in funzione della loro attuazione sia contro eventuali violazioni.

Cass. civ. n. 2460/2020

Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

Cass. civ. n. 24077/2017

Posto che il minore è capace di compiere e ricevere atti giuridici in senso stretto, col solo limite del pregiudizio che gliene possa derivare, la richiesta stragiudiziale di risarcimento che la vittima di un sinistro da circolazione stradale deve rivolgere all'assicuratore del danneggiante con lettera raccomandata, in quanto non comporta effetti sfavorevoli per il suo autore, può essere validamente formulata dal minore di età o da un suo incaricato.

Cass. civ. n. 19212/2015

Il consenso libero e informato, che è volto a garantire la libertà dell'individuo e costituisce un mezzo per il migliore perseguimento dei suoi interessi, consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare la terapia, salvo che ricorra uno stato di necessità, non può mai essere presunto o tacito, ma dev'essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione anch'essa esplicita (nel caso di specie, non si è ritenuto valido il consenso informato prestato verbalmente dalla paziente sotto effetto di narcosi e con scarsa conoscenza della lingua italiana).

Cass. civ. n. 7210/2013

Anche per le relazioni negoziali sottratte, "ratione temporis", all'applicazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il cui art. 2, comma 2, prevede che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano"), lo straniero, se titolare del permesso di soggiorno, è capace, in deroga al principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, di rendersi acquirente di un immobile da adibire ad abitazione o a sede della propria attività lavorativa, atteso che l'accesso alla proprietà di tale bene è favorita nei riguardi di "tutti" dall'art. 42, secondo comma, Cost., costituendo la stabilità e la sicurezza economica, che la proprietà personale del bene suddetto è in grado di assicurare, uno strumento di integrazione di ciascuno nella comunità nazionale. Ne consegue che il contratto preliminare diretto a tale acquisto non è nullo, a prescindere dalla verifica del trattamento di fatto riservato al cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero contraente.

Cass. civ. n. 4472/2013

In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai fini della determinazione della irragionevole durata di un processo civile, cui abbiano partecipato "ab origine" i genitori di un minore (quali suoi rappresentanti legali), occorre tener conto del periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e di quello relativo alla protrazione del giudizio nell'ambito della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti costituiti per effetto dell'ultrattività della rappresentanza processuale, impregiudicato il diritto del rappresentato ad intervenire, nell'ambito della stessa fase, con la costituzione volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e fermo l'onere della sua autonoma costituzione, per i fini in questione, nei successivi gradi di giudizio.

Cass. civ. n. 20158/2006

In caso di violazione del codice della strada commessa dal minore di anni diciotto, qualora nel verbale sia riportato, insieme alla violazione (guida senza il prescritto "patentino") l'obbligo di recarsi presso il più vicino comando di polizia municipale per esibire il patentino stesso, e il relativo verbale venga notificato quando il minore abbia già compiuto la maggiore età, della mancata ottemperanza all'obbligo di presentazione non può essere chiamato a rispondere il genitore, ex art. 196 del Codice della strada, quale responsabile diretto per la violazione commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, poiché della violazione risponde soltanto il soggetto divenuto maggiorenne, secondo l'ordinaria disciplina civilistica della capacità di agire.

Cass. civ. n. 13584/2006

L'amministrazione di sostegno introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.

Cass. civ. n. 4745/1993

È nulla, per violazione dell'art. 37 Cost., la clausola di un contratto collettivo che trascurando l'anzianità nel rapporto di lavoro anteriore al compimento, da parte del lavoratore, del ventunesimo anno di età, fissa tale evento come momento iniziale della decorrenza del diritto al conseguimento di emolumenti accessori di natura continuativa, anche nel vigore della L. n. 39 del 1975, che ha fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno.

Cass. civ. n. 8704/1991

I «minori» in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire: quindi — nel vigore dell'art. 2 c.c. prima della modifica introdotta dalla L. n. 39 del 1975 — «minori» erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 c.c., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. e non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale.

Cass. civ. n. 3490/1971

La legge, allorché parla di minori, non può che far riferimento a coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano quindi acquistato la capacità generale di agire. Le norme che prevedono ipotesi di capacità speciali, sono, quali norme eccezionali, di stretta interpretazione ed hanno una sfera di applicazione limitata alla particolare disciplina da esse regolata.

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