(massima n. 1)
È configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del coniuge anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui tale sentenza diviene efficace per l'ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità abbia effetto ex tunc e non ex nunc.